
IN MERITO A QUESTO ARGOMENTO, IL REGIONALE DI RIFONDAZIONE HA PRODOTTO UN'INTERESSANTE SINTESI CHE MI E' SEMBRATO UTILE RIPROPORRE.
ECCONE IL TESTO:
Per la salute, per l’ambiente
Guida alla Legge Regionale sulle emissioni di diossina e furani
Introduzione
La qualità dell’aria assume enorme rilevanza per gli impatti che essa ha sull’ambiente e sulla salute dei cittadini.
Nella regione Puglia sono in esercizio numerosi impianti industriali alla cui attività è connessa l’emissione in atmosfera di importanti quantitativi di sostanze nocive.
Tra questi l’ILVA che contribuisce in maniera significativa alle emissioni nazionali di furani, diossina e di altre sostanze.
L’attuale quadro normativo statale appare contraddittorio, lacunoso e di per sé insufficiente ad assicurare il conseguimento di adeguati standard di tutela della salute e dell’ambiente.
Il caso ILVA
La campagna di rilevazione (giugno 2007/febbraio 2008) delle diossine e dei furani svolta dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) rappresenta un passaggio fondamentale nei rapporti tra ILVA e la Regione Puglia: è la prima volta, da quando lo stabilimento è in produzione, che un Ente indipendente e terzo effettua la misurazione dei livelli raggiunti dai più pericolosi agenti inquinanti.
Fino al giugno 2007 la condizione di inquinamento era valutata su dati stimati pubblicati dall’Inventario Nazionale delle Emissioni (INES), dati verosimili ma scientificamente non comprovati.
L’inquinamento
Sul registro INES sono pubblicati i dati dei principali indicatori dell’inquinamento dal 2002 al 2006. Non sono dati misurati sperimentalmente ma solo stimati sulla base delle tecnologie e della produzione di ILVA. Dal confronto di tali dati nel periodo 2002/2006 emerge la seguente situazione:
Diossine e furani 2002 = 71,4 g/a 2006 = 91,5 g/a
Mercurio 2002 =1.181 kg/a 2006 = 1.827 kg/a
IPA 2002 = 28.548 kg/a 2006 = 3.480 kg/a
Benzene 2002 =188.236 kg/a 2006 = 231.387 kg/a
PCB 2002 = 92,8 kg/a 2006 = 119 kg/a
Piombo 2002 = 57.718 kg/a 2006 = 74.688 kg/a
Arsenico 2002 = 118 kg/a 2006 = 1116 kg/a
Gli interventi della Regione Puglia
La proposta di Legge Regionale sui limiti all’emissione in atmosfera di diossine e furani è il risultato di un lungo percorso amministrativo:
• Dicembre 2006 – sottoscrizione protocollo d’intesa Regione-Ilva;
• Maggio 2007 – protocollo operativo ARPA-ILVA-CNR per rilevazioni diossine;
• Settembre 2007 – richiesta del Presidente Vendola al Ministro dell’Ambiente di un accordo di programma per la procedura AIA;
• Novembre 2007 e Agosto 2008 – delibere di Giunta Regionale per l’istituzione del registro tumori;
• Giugno 2007/Febbraio 2008 – campagna ARPA rilevazione diossine;
• Aprile 2008 – stipula accordo di programma;
• Aprile/Ottobre 2008 – misurazione diossina su matrici alimentari;
• Settembre 2008 – la Regione formalizza al Ministero la decisione di subordinare un parere favorevole di AIA all’abbattimento delle diossine;
Novembre 2008 – presentazione Disegno di Legge sui limiti agli inquinanti nocivi
Il Protocollo d’intesa
La Regione Puglia, ILVA e partner sociali ed istituzionali hanno sottoscritto nel dicembre 2006 un protocollo d’intesa che:
• Affida ad ARPA Puglia le funzioni di verifica e controllo;
• Prevede la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale a cominciare dall’adeguamento delle linee impiantistiche alle Best Available Techniques (BAT).
L’adeguamento alle BAT riguarda le seguenti aree produttive:
• Cokeria;
• Agglomerato;
• Altoforno;
• Acciaieria;
• Laminazione a caldo;
• Produzione e rivestimento tubi;
• Parco minerali.
Per l’adeguamento sono in corso investimenti per circa € 287.000.000, con 125 interventi, 80 dei quali realizzati ed il 26% degli stessi in ritardo sul cronoprogramma.
L’Accordo di Programma
L’11 aprile 2008 è stato sottoscritto dalla Regione, dal Ministero dell’Ambiente, da ILVA, AGIP, ENI, Cementir, altre società e dagli Enti locali, un accordo di programma finalizzato ad una valutazione unitaria ed integrata degli impianti sottoposti a procedura di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).
L’accordo parte dal presupposto che la valutazione delle conformità impiantistiche alla normativa non è sufficiente a garantire la tutela della salute e dell’ambiente.
La verifica della catena alimentare
La Regione ha avviato da aprile 2008 una campagna di misurazione della diossina su matrici prelevate in un’area con un raggio di circa 10 km dalla zona industriale individuata.
Sono state effettuate 84 analisi su campioni di latte prelevati in aziende zootecniche, di queste 53 sono risultate conformi e 31 no.
Sono stati controllati 16 allevamenti ovi-caprini, 7 dei quali sono risultati non conformi. Per questi è stato previsto un piano che ha comportato l’abbattimento dei capi.
Risultano conformi ai limiti di legge i campionamenti effettuati su altri prodotti di origine animale e non come i prodotti della pesca, l’olio di oliva, frutta ed ortaggi.
Il monitoraggio prosegue oggi su un’area con un raggio di circa 15 km.
Il limite di legge
Per le diossine ed i furani la normativa di riferimento è il D. Lgs. 152/06 che stabilisce un limite alle emissioni pari a 0,01 mg/Nmc, pari a 10.000ng/Nmc.
Il Decreto non ha previsto la trasformazione dei valori in termini di Tossicità Equivalente (TEQ), una grandezza tossicologica che esprime la concentrazione di una sostanza nociva in relazione ad un composto standard.
Nel resto dell’Unione Europea il range di valori tipici per impianti tradizionali ed in termini di TEQ è fra 0,5 e 5 ngTEQ.
Mentre gli impianti migliori si attestano su valori compresi fra 0,1 e 0,5 ngTEQ e per le rilevazioni dell’emissione oraria, piuttosto che media annua, è fra 0,8 e 6,7 mgTEQ/h.
Le rilevazioni dell’ARPA
Sono stati effettuati tre monitoraggi, nei primi due i valori rilevati in termini di ngTEQ/Nmc sono stati:
Dal 12 al 14 giugno 2007
2,4/4,3/4,9
Dal 26 al 28 febbraio 2008
4,4/8,3/8,1
La terza rilevazione è stata effettuata dopo aver sperimentato l’utilizzo dell’urea nella miscela
di agglomerazione, per misurarne gli effetti:
Dal 23 al 26 giugno 2008
2,1/3,4/1,9
Mentre il valore relativo alla emissione oraria di diossina in mg/h è risultato pari a 17,5 mgTEQ/h
Il Protocollo di Aarhus
Il protocollo sugli inquinanti organici persistenti, compresi diossine e furani, è stato approvato dal Consiglio dell’UE nel 2004 per porre freno “alla circolazione degli inquinanti organici” nella consapevolezza “dell’esistenza di tecniche e pratiche in grado di ridurre le emissioni.
Per le diossine ed i furani nell’industria metallurgica il Protocollo indica come parametro di riferimento la riduzione delle emissioni fino a
0,2 – 0,4 ngTEQ
(ottenuto nell’impianto Airfine di Linz)
Il legislatore italiano ha ratificato il protocollo con la Legge n. 125 del 06/03/2006, diventato operativo dalla data della sua entrata in vigore.
L’anomalia italiana
Le norme nazionali appaiono in contraddizione perché:
• recepiscono il Protocollo con la Legge 125/06;
• nel D. Lgs. 152/06 che disciplina i limiti delle diossine si ignorano i valori limite fissati dal Protocollo e non si prevede la parametrazione di quelli individuati in base al criterio TEQ;
per talune tipologie d’impianti e con leggi settoriali si allinea con i parametri e con le indicazioni metodologiche previste dal Protocollo.
Di fatto, in Italia, il Protocollo è disatteso in particolare per la parte relativa a: “strategie, politiche, programmi, misure ed informazioni”.
L’esperienza del Friuli
La Regione Friuli Venezia Giulia ha dovuto affrontare una situazione parzialmente simile per lo stabilimento siderurgico di Servola (Ts). Lo ha fatto attraverso l’adozione di due atti:
1. Un decreto della Direzione Centrale Ambiente che recepisce per l’emissione delle diossine il rispetto del limite di 0,4 ngTEQ/Nmc previsto dal Protocollo di Aarhus;
2. Un secondo decreto relativo al rilascio dell’AIA regionale col quale si rilascia “l’autorizzazione” a fronte dell’adozione delle migliori tecniche disponibili, del rispetto del limiti di 0,4 ng e dell’adozione di un Piano di Monitoraggio.
La Legge pugliese
La Legge Regionale è composta da un articolo unico, composto da quattro commi:
• Nel primo si danno alcune definizioni base e si chiarisce il campo di applicazione della norma;
Nel secondo si precisano i valori limite di emissione nell’atmosfera di diossine e furani, prevedendo una differenziazione fra impianti nuovi ed esistenti e prevedendo un calendario di adeguamento per questi ultimi;
• Nel terzo si prescrive ai gestori di redigere un “piano di campionamento in continuo delle emissioni” e si assegnano all’Arpa precisi compiti di validazione, vigilanza e controllo, prevedendo la diffida ed il fermo degli impianti che abbiano superato i valori limite, fino all’individuazione e rimozione delle cause che abbiano determinato il superamento;
Nel quarto, si sottolinea che la Tossicità Equivalente deve essere calcolata secondo i criteri accettati dalla comunità scientifica internazionale, dai Legislatori europei, ed in Italia riportati dal D. Lgs. 133/05.

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